Art. 4.
(Promozioni e progressione di carriera).

      1. I datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti a collocare i privi della vista che hanno conseguito l'abilitazione di centralinista telefonico e operatore della comunicazione nel ruolo o nel livello contrattuale corrispondente a quello di ex impiegato di concetto.
      2. I centralinisti telefonici già in servizio che conseguono l'abilitazione di cui alla presente legge mediante il corso di aggiornamento di cui all'articolo 3 sono promossi ad un livello superiore a quello in cui erano collocati prima del corso stesso.
      3. I privi della vista che hanno conseguito la sola abilitazione di centralinista telefonico possono essere collocati al lavoro ai sensi delle disposizioni di cui alla legge 29 marzo 1985, n. 113, e, dopo l'assunzione, possono fare richiesta di frequentare il corso di aggiornamento di cui all'articolo 3.
      4. Ai centralinisti telefonici e operatori della comunicazione non possono essere posti limiti di carriera; essi godono di tutte le progressioni automatiche di carriera previste dalle leggi vigenti e dai contratti

 

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collettivi nazionali di lavoro, e continuano a godere di tutti i relativi diritti previsti dalla presente legge anche se, in seguito a promozioni o concorsi, sono chiamati a svolgere funzioni diverse o superiori.